© Comitato Cittadino di Quartiere Casalazzara
STATUTO DEL “COMITATO CITTADINO DI QUARTIERE CASALAZZARA”
Art. 1 – COSTITUZIONE
Nell’ambito del Comune di Aprilia, nell’insediamento denominato “CASALAZZARA”, così come identificato dall’assetto urbanistico comunale, viene costituito un Comitato di Quartiere denominato “COMITATO CITTADINO DI QUARTIERE CASALAZZARA ”, con sede in Aprilia in Via dei Rutuli 78, in seguito per brevità denominato comitato.
Art.2 – FINALITÀ
Il Comitato è un organismo territoriale che, senza fini di lucro ed in completa autonomia, promuove tutte le iniziative utili e necessarie, se del caso anche giudiziarie, per la ricerca di soluzioni alle problematiche del quartiere, la difesa della qualità della vita, la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse. Il Comitato sostiene le richieste dei cittadini intervenendo presso gli enti della pubblica amministrazione e gli organismi gestori dei servizi, per sviluppare e migliorare le condizioni di vita sotto il profilo socio-ambientale e territoriale.
Il Comitato favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini e la collaborazione con enti pubblici e privati nonché con altre realtà associative presenti sul territorio per la soluzione di problemi di comune interesse.
Il Comitato cura l’informazione ai cittadini con particolare riguardo alle iniziative intraprese e le delibere adottate anche attraverso la convocazione di Assemblee pubbliche.
Art.3 – COMPOSIZIONE
Il Comitato è formato da residenti e non residenti che non siano in contrasto con le finalità del Comitato nel territorio del quartiere Casalazzara (di seguito “cittadini”), che fanno domanda di adesione e che intendono prestare volontariamente la loro attività.
L’adesione al Comitato è aperta a tutti i cittadini di detto comprensorio. Nell’ambito del Comitato si distinguono le seguenti categorie di Soci:
– Soci fondatori: sono i cittadini che hanno contribuito alla fondazione e fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo (di seguito Consiglio).
– Soci ordinari: sono i cittadini che aderiscono alle finalità del Comitato successivamente all’atto costitutivo. Su proposta di almeno la metà più uno dei consiglieri possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Il superamento delle cinquanta unità di soci ordinari dà luogo, insieme ai soci fondatori, all’ “Assemblea generale dei soci” ed alla elezione dei consiglieri effettuata dall’Assemblea stessa sulla base di un’unica lista di candidati.
– Soci sostenitori: possono ottenere la qualifica di Soci sostenitori, su loro richiesta, tutti coloro che, residenti o titolari di diritti. reali nel quartiere, aderiscano a singole iniziative proposte dal Comitato, mediante specifica sottoscrizione e/o contribuzione volontaria di sostegno. I Soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Comitato, ma possono essere interpellati mediante richiesta di parere sulla determinazione di specifiche iniziative.
Art. 4 – ORGANI DEL COMITATO
Sono organi del Comitato:
a)L’assemblea degli iscritti;
b)Il Consiglio direttivo;
c)Il Presidente;
Essi hanno sede nel territorio del quartiere.
4-a) L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
L’assemblea, è composta da tutti i cittadini italiani, extracomunitari o della Comunità europea, residenti o domiciliati nel quartiere ed iscritti agli elenchi dei sostenitori.
Ha funzioni di indirizzo alle attività del Consiglio Direttivo, ne approva il programma annuale, ed esprime i pareri richiesti a norma dello statuto.
L’assemblea è convocata almeno 1 volta l’anno dal Presidente del Comitato ed ogni qualvolta richiesta dagli elettori nella quota del 20% degli stessi.
Il Comitato è retto ed amministrato dal Consiglio Direttivo che ne è l’organo deliberante. Nell’ambito del Consiglio sono nominati, con mandato biennale rinnovabile, i seguenti organi:
Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.
Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono compenso alcuno; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per incarichi particolari.
4-b) – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è composto da un numero compreso tra 5 e 19 di membri maggiorenni (di seguito Consiglieri) in possesso dei diritti civili. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di iniziativa e di informazione, di documentazione e di coordinamento dell’attività associativa. È costituito da
tutti i Soci fondatori e da quelli ordinari successivamente ammessi a farne parte. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti ad accettare e a rispettare le finalità del Comitato (Art. 2).
La qualità di Consigliere comporta l’osservanza degli obblighi fissati dal presente Statuto, e la partecipazione alle iniziative promosse dal Comitato.
La qualifica di Consigliere si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dai membri del Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:
a) ripetute violazioni, dirette od indirette, delle norme fondamentali dello Statuto e in particolare di quelle concernenti lo scopo del Comitato o per comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi del Comitato;
b) condanna penale con sentenza anche non definitiva;
c) mancato versamento delle quote di volta in volta deliberate dalla maggioranza dei membri del Consiglio per coprire le spese di gestione e di attuazione del programma associativo.
4-c) – IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta il Comitato in tutte le sedi, sovraintende e coordina le varie attività; in particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’eventuale Assemblea pubblica;
b) adotta, in via di urgenza e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tutti quei provvedimenti ed iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
c) disbriga le questioni di ordinaria amministrazione, autorizza le spese;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
e) sottopone al Consiglio proposte, idee e programmi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.
Art. 5 – DURATA DELLE CARICHE DEGLI ORGANI DEL COMITATO E SISTEMA ELETTORALE
Gli organi del Comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, e sono scelti tra i membri del Consiglio e possono essere rievocati ogni tempo dal Consiglio con la maggioranza prevista per nominarli.
5-a) SISTEMA ELETTORALE
Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata del Consiglio, è attribuito al primo dei non eletti della lista vincitrice delle elezioni.
Il Consiglio Direttivo decade nel momento in cui il numero dei componenti sia ridotto a meno della metà degli eletti; in tal caso, sono indette nuove elezioni ed i rimanenti membri del Consiglio uscente rimangono in carica per il disbrigo delle attività correnti di natura ordinaria.
Elettorato Attivo – Sono Elettori/Elettrici tutti i cittadini/cittadine residenti o domiciliati nel quartiere che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età antecedentemente al giorno fissato per le elezioni.
I cittadini cui sopra devono essere iscritti negli elenchi degli aderenti al Comitato.
Elettorato Passivo – Sono elegibili tutti i cittadini/cittadine cui al comma precedente che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età antecedentemente al giorno fissato per le elezioni.
Non sono eleggibili alla carica di componenti del Consiglio, i parlamentari, il sindaco, i presidenti di provincia e regione, gli assessori e consiglieri comunali.
Regolamento Elettorale – Il Consiglio provvederà alla definizione di una proposta di regolamento per lo svolgimento delle elezioni nel rispetto delle attuali norme del Codice Civile da proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti.
Art. 6 – FINANZIAMENTO
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere controfirmato dal Tesoriere e dal Collegio cui al p.to 4d, ogni anno entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci. Esso deve essere depositato presso la Sede del Comitato, per poter essere consultato da ogni aderente. I fondi necessari per la gestione del Comitato sono reperiti attraverso quote associative, contributi volontari e donazioni dei cittadini, lasciti ed altri eventuali utili derivanti da attività svolte dal Comitato per il quartiere stesso. Il finanziamento delle singole iniziative che il Comitato intraprende avviene mediante le quote versate con libere sottoscrizioni fatte da enti, istituzioni pubbliche e privati cittadini, e da ogni altra entrata che concorra a soddisfare il fabbisogno necessario agli scopi sociali. Previa delibera del Consiglio possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi.
Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Comitato dovrà essere presa con una maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri. Eventuali fondi residui relativi alla gestione interna del Comitato, vengono devoluti a scopo di pubblica utilità per il Quartiere di Fossignano.
Art. 8 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile dall’art. 39 all’art. 42 e nel D.lgs 04/12/1997 n. 460.
Art. 7 – SCIOGLIMENTO